È punito con la multa sino a 250 000 franchi, sempre che non si applichino le disposizioni penali degli articoli 14–16 della legge federale del 22 marzo 19741sul diritto penale amministrativo (DPA), chiunque, intenzionalmente e per procurare un profitto a sé stesso o a terzi:
a. commette una sottrazione:
1. contravvenendo all’obbligo di riscuotere il pagamento unico, l’imposta liberatoria o il pagamento liberatorio, oppure
2. non trasferendo all’AFC il pagamento unico, l’imposta liberatoria o il pagamento liberatorio;
b. viola l’obbligo di comunicazione secondo l’articolo 6 o 16.
Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 100 000 franchi.