Il diritto nei confronti dell’agente pagatore svizzero al trasferimento del pagamento unico o alla trasmissione della comunicazione si prescrive in cinque anni a contare dalla fine dell’anno civile nel corso del quale il pagamento unico doveva essere trasferito o la comunicazione trasmessa.
La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale, inteso a far valere il credito del pagamento unico o la comunicazione, che viene portato a conoscenza di un agente pagatore svizzero. Con l’interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.
Il diritto si prescrive al più tardi dopo 15 anni a contare dalla fine dell’anno civile nel corso del quale il pagamento unico doveva essere trasferito o la comunicazione trasmessa.
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