Se identifica a posteriori una persona interessata, l’agente pagatore svizzero deve informare senza indugio per scritto tale persona o l’altra parte contraente.
La persona interessata o l’altra parte contraente può presentare all’AFC una domanda scritta di regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali della persona interessata, conformemente alla convenzione applicabile, entro tre mesi dalla notifica dell’informazione.
La domanda deve indicare:
l’opzione scelta per la regolarizzazione fiscale conformemente alla convenzione;
la disponibilità delle informazioni necessarie per la regolarizzazione fiscale.
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