L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 811, 822, 833, 864e 197 numero 3 della Costituzione federale5;6
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 luglio 19597,
decreta:
Questa disp. corrisponde all’art. 23 della Costituzione federale del 29 mag. 1874 (CS 1 3). ↩
Questa disp. corrisponde all’art. 37 della Costituzione federale del 29 mag. 1874 (RU 1958 806). ↩
Questa disp. corrisponde all’art. 36bisdella Costituzione federale del 29 mag. 1874 (RU 1958 806, 1983 444). ↩
Questa disp. corrisponde all’art. 36terdella Costituzione federale del 29 mag. 1874 (RU 1983 444, 1996 1491). ↩
RS 101 ↩
Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779;FF 2005 5349). ↩
FF 1959 649 ↩
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.
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