Il Consiglio federale definisce per ogni categoria di provvedimenti di cui agli articoli 37d , 37e e 37f lettere b–d la quota massima assunta dalla Confederazione dei costi di un provvedimento che beneficia di un sostegno. Detta quota corrisponde al massimo all’80 per cento.
Il Consiglio federale fissa i criteri di calcolo dei contributi, segnatamente definisce i costi computabili e i criteri in base ai quali l’UFAC determina l’importo nel singolo caso.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.