Al fine di limitare gli effetti del traffico aereo sull’ambiente, la Confederazione può concedere contributi per i provvedimenti seguenti, sempre che il loro finanziamento non sia garantito da altre fonti:
- provvedimenti volti a proteggere la popolazione dagli effetti del rumore causato dal traffico aereo;
- provvedimenti volti a proteggere la popolazione dagli effetti delle emissioni di sostanze nocive dell’infrastruttura del traffico aereo e degli aeromobili;
- provvedimenti di adattamento degli aeromobili al fine di proteggere la popolazione dalle immissioni foniche e di sostanze nocive;
- lavori di ricerca relativi agli effetti del traffico aereo sull’ambiente;
- osservazione e rilevazione degli effetti del traffico aereo sull’ambiente;
- 1 sviluppo di procedure di volo rispettose dell’ambiente, nonché formazione e formazione continua ai fini della loro applicazione;
- provvedimenti di compensazione ecologica negli aerodromi.