Nell’ambito del preventivo, l’Assemblea federale ripartisce i mezzi di cui all’articolo 1 capoverso 1 tra i singoli settori di compiti menzionati all’articolo 86 capoversi 1 e 3 Cost.
La quota per i contributi di cui all’articolo 86 capoverso 3 lettere d ed e Cost. (contributi non direttamente vincolati alle opere) è stabilita di volta in volta per quattro anni; essa ammonta ad almeno il 27 per cento della metà del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l’aviazione, di cui all’articolo 131 capoverso 1 lettera e Cost.
Nel finanziamento speciale per il traffico stradale di cui all’articolo 86 capoverso 3 Cost. è prevista una riserva adeguata per assicurare un’evoluzione equilibrata delle entrate e delle uscite. Le uscite non possono superare i mezzi a destinazione vincolata.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.