Al fondo di cui all’articolo 86 capoverso 1 Cost. sono attribuiti 60 milioni di franchi all’anno per compensare le spese supplementari derivanti dall’integrazione di nuove tratte nella rete delle strade nazionali operata con l’entrata in vigore del decreto federale del 10 dicembre 20121concernente la rete delle strade nazionali.
I relativi mezzi sono versati dai Cantoni che cedono strade alla Confederazione. La loro quota è determinata in funzione delle tratte riprese.
I mezzi di cui al capoverso 1 sono ottenuti come segue:
mediante la riduzione proporzionale dei contributi alle spese per le strade principali operata dall’Assemblea federale nel decreto federale concernente il preventivo, fermo restando che tale riduzione è operata in funzione delle strade principali cedute;
i mezzi eventualmente mancanti sono ottenuti riducendo in modo corrispondente i contributi non vincolati alle opere destinati al Cantone in questione e fatturando a quest’ultimo l’importo residuo di cui la Confederazione è creditrice.
L’importo di cui al capoverso 1 è aumentato in proporzione dell’incremento dei contributi alle spese per le strade principali.