725.116.22OMinTAFederal Council Ordinance1 ago 2011Fonte originale
La presente ordinanza disciplina la concessione di contributi ai provvedimenti di cui all’articolo 37a capoverso 1 LUMin.
Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 capoversi 1, 3 e 4 non si applicano:
ai contributi alle istruzioni elencate nell’ordinanza del 1° luglio 20151sugli aiuti finanziari all’istruzione aeronautica (OAFA);
ai contributi della Confederazione per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi regionali di cui agli articoli 29–30 dell’ordinanza del 18 dicembre 19952concernente il servizio della sicurezza aerea.