730.05OE-EnFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
I costi dell’UFE non coperti dagli emolumenti di cui all’articolo 11 sono coperti da una tassa di vigilanza.
Questi costi comprendono in particolare:
a. i costi legati alle seguenti attività:
1. la partecipazione alle commissioni e alle organizzazioni internazionali,
2. lo studio dell’evoluzione della scienza e della tecnica, la formazione e il perfezionamento relativi;
b. i costi sostenuti dalla Svizzera per i controlli effettuati dall’Agenzia internazionale dell’energia nucleare (IAEA).
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