730.05•Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell’energia (OE-En)
730.05OE-EnFederal Council Ordinance1 gen 2007
del 22 novembre 2006 (Stato 1° gennaio 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 42 capoverso 2 della legge del 23 dicembre 20111sul CO2;
visto l’articolo 28 della legge del 1° ottobre 20102sugli impianti di accumulazione (LImA);
visto l’articolo 52a della legge del 22 dicembre 19163sulle forze idriche;
visto l’articolo 61 della legge del 30 settembre 20164sull’energia (LEne);
visto l’articolo 83 della legge del 21 marzo 20035sull’energia nucleare;
visti gli articoli 3a e 3b della legge del 24 giugno 19026sugli impianti elettrici;
visti gli articoli 21 capoverso 5 e 28 della legge del 23 marzo 20077sull’approvvigionamento elettrico;
visto l’articolo 52 capoverso 2 numero 4 della legge del 4 ottobre 19638sugli impianti di trasporto in condotta;
visto l’articolo 55 della legge del 24 gennaio 19919sulla protezione delle acque;
visto l’articolo 42 della legge del 22 marzo 199110sulla radioprotezione;
visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 199711sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,12
ordina:
Fanno parte degli esborsi anche i costi di vitto e alloggio a carico dell’UFE nel quadro dell’espletamento dei suoi compiti.
Per le procedure la cui durata è superiore a un anno, l’UFE può fatturare acconti annui degli emolumenti, corrispondenti agli oneri sostenuti.
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può adeguare, per l’inizio dell’anno seguente, le aliquote degli emolumenti e il quadro tariffario all’aumento dell’indice svizzero dei prezzi al consumo se questo aumento è di almeno il 5 per cento dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dal suo ultimo adeguamento.
| franchi | |
|---|---|
| per una ritenuta di una capacità inferiore a 1 milione di m3 | 2 000 |
| per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 1 milione di m3ma inferiore a 5 milioni di m3 | 4 000 |
| per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 5 milioni di m3 | 13 000 |
L’UFE riscuote emolumenti in particolare per:
L’UFE riscuote emolumenti in particolare per:
L’UFE e la Commissione dell’energia elettrica (ElCom) riscuotono emolumenti segnatamente per le decisioni in merito:
L’UFE e la ElCom riscuotono la tassa di vigilanza per la collaborazione con autorità estere. La tassa di vigilanza comprende in particolare i costi per:
I terzi incaricati dall’UFE secondo gli articoli 49 capoverso 1 lettere a e c e 51 capoverso 4 dell’ordinanza del 1° novembre 201728sull’energia riscuotono emolumenti per:
Per le spese di esecuzione nell’ambito delle garanzie di origine, l’organo d’esecuzione riscuote emolumenti in base al dispendio.
L’ordinanza del 30 settembre 198531sugli emolumenti nel campo dell’energia nucleare è abrogata.
Le modifiche del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 2.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.
(art. 3 cpv. 1)
Gli emolumenti per la vigilanza sugli impianti di accumulazione e per l’esame dei progetti di costruzione di impianti di accumulazione sono calcolati in base al dispendio di tempo. Gli emolumenti di vigilanza annuali per i compiti di cui all’articolo 9 capoverso 2 non possono tuttavia superare, controllo quinquennale incluso, i seguenti importi:
| Franchi | |
|---|---|
| per una ritenuta di una capacità inferiore a 1 milione di m3 | 7 000 |
| per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 1 milione di m3ma inferiore a 5 milioni di m3 | 10 000 |
| per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 5 milioni di m3 | 17 000 |
Gli emolumenti ammontano a:
| Franchi | |
|---|---|
| a. Per un’approvazione dei piani | |
| tassa di base | 1000–8000 |
| supplemento per chilometro di condotta | 800 |
| b. Per la vigilanza annuale dell’esercizio | |
| tassa di base | 800 |
| supplemento per chilometro di condotta: | 80 |
Le spese dell’Ispettorato federale degli oleo e gasdotti non sono contenute in queste aliquote e sono riscosse a titolo supplementare. La base di calcolo è data dalle aliquote usuali nell’economia privata per lavori equivalenti.
(art. 16)
…32
(art. 14b )
| Emolumento in franchi | Unità | |
|---|---|---|
| 1. Registrazione e rilevamento | ||
| Emolumento di base per un impianto di produzione di energia elettrica (a seconda del tipo di impianto) | max. 200 | all’anno |
| Emolumento di base per un conto utente (a seconda del tipo di conto) | max. 200 | all’anno |
| Rilevamento della quantità di energia elettrica prodotta (a seconda del tipo di impianto) | max. 0.03 | per MWh |
| 2. Transazioni | ||
| Rilascio di garanzie di origine (a seconda del tipo di impianto) | max. 0.03 | per MWh |
| Trasmissione di garanzie di origine a livello nazionale | max. 0.03 | per MWh |
| Importazione ed esportazione di garanzie di origine | max. 0.03 | per MWh |
| Registrazione di un ordine permanente | max. 200 | per operazione |
| 3. Annullamento | ||
| Annullamento di garanzie di origine | max. 0.03 | per MWh |
| Elaborazione di una conferma di annullamento | max. 100 | per operazione |
(art. 14b )
| Emolumento in franchi | Unità | |
|---|---|---|
| 1. Registrazione e rilevamento | ||
| Emolumento di base per un impianto di produzione, a seconda del tipo di impianto | max. 200 | all’anno |
| Emolumento di base per un conto utente, a seconda del tipo di conto | max. 200 | all’anno |
| 2. Transazioni | ||
| Rilascio di garanzie di origine, a seconda del tipo di impianto | max. 0,2 | per MWh |
| Trasmissione di garanzie di origine a livello nazionale | max. 0,2 | per MWh |
| Importazione ed esportazione di garanzie di origine | max. 0,2 | per MWh |
| Registrazione di un ordine permanente | max. 200 | per operazione |
| 3. Annullamento | ||
| Annullamento di garanzie di origine | max. 0,20 | per MWh |
| Elaborazione di una conferma di annullamento | max. 100 | per operazione |
RS 641.71 ↩
RS 721.101 ↩
RS 721.80 ↩
RS 730.0 ↩
RS 732.1 ↩
RS 734.0 ↩
RS 734.7 ↩
RS 746.1 ↩
RS 814.20 ↩
RS 814.50 ↩
RS 172.010 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 787). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1345). ↩
Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 14 mar. 2008 sull’approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1223). ↩
RS 172.041.1 ↩
Introdotto dal n. 1 dell’all. all’O del 14 mar. 2008 sull’approvvigionamento elettrico (RU 2008 1223). Abrogato dalla cifra I dell’O del 1° nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7101). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 787). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1345). ↩
Nuova espressione giusta la cifra I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7101). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo. ↩
Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 14 mar. 2008 sull’approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1223). ↩
Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 14 mar. 2008 sull’approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1223). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7101). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 3 feb. 2010, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2010 665). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 feb. 2010, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2010 665). ↩
RS 730.03 ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 13 mag. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1427). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 787). ↩
RS 730.01 ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 1° giu. 2015, in vigore dal 13 mag. 2015 (RU 2015 1427). ↩
[RU 2000 746; 2006 4889all. 2 n. 4; 2008 2745all. n. 4; 2013 749III; 2015 4791all. n. 1.RU 2019 2205art. 35]. Vedi ora l'O del 26 giu. 2019 (RS 746.11 ). ↩
[RU 1985 1477; 1993 2598; 1995 4959; 1997 2128,2779II 43; 1999 15] ↩
Le mod. possono essere consultate allaRU 2006 4889. ↩
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