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Commenti: Art. 5 | Omnilex
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OE-En · Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell’energia (OE-En)
Art. 5
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730.05
OE-En
Federal Council Ordinance
1 gen 2007
Fonte originale
Un supplemento pari al massimo al 100 per cento sull’emolumento di base può essere riscosso per:
decisioni o prestazioni emanate o effettuate d’urgenza su domanda o che provocano un investimento eccezionale;
per le ore di lavoro effettuate le domeniche e i giorni festivi e durante la notte.
Se lavori sono affidati a terzi, un supplemento amministrativo pari al 20 per cento sull’emolumento di base può essere fatturato oltre agli esborsi.
I supplenti sugli emolumenti devono essere motivati e indicati separatamente.
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