(art. 3 cpv. 1)
Gli emolumenti per la vigilanza sugli impianti di accumulazione e per l’esame dei progetti di costruzione di impianti di accumulazione sono calcolati in base al dispendio di tempo. Gli emolumenti di vigilanza annuali per i compiti di cui all’articolo 9 capoverso 2 non possono tuttavia superare, controllo quinquennale incluso, i seguenti importi:
| Franchi | |
|---|---|
| per una ritenuta di una capacità inferiore a 1 milione di m3 | 7 000 |
| per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 1 milione di m3ma inferiore a 5 milioni di m3 | 10 000 |
| per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 5 milioni di m3 | 17 000 |
Gli emolumenti ammontano a:
| Franchi | |
|---|---|
| a. Per un’approvazione dei piani | |
| tassa di base | 1000–8000 |
| supplemento per chilometro di condotta | 800 |
| b. Per la vigilanza annuale dell’esercizio | |
| tassa di base | 800 |
| supplemento per chilometro di condotta: | 80 |
Le spese dell’Ispettorato federale degli oleo e gasdotti non sono contenute in queste aliquote e sono riscosse a titolo supplementare. La base di calcolo è data dalle aliquote usuali nell’economia privata per lavori equivalenti.
0 commentaries
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.