Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 42 capoverso 2 della legge del 23 dicembre 20111sul CO2;
visto l’articolo 28 della legge del 1° ottobre 20102sugli impianti di accumulazione (LImA);
visto l’articolo 52a della legge del 22 dicembre 19163sulle forze idriche;
visto l’articolo 61 della legge del 30 settembre 20164sull’energia (LEne);
visto l’articolo 83 della legge del 21 marzo 20035sull’energia nucleare;
visti gli articoli 3a e 3b della legge del 24 giugno 19026sugli impianti elettrici;
visti gli articoli 21 capoverso 5 e 28 della legge del 23 marzo 20077sull’approvvigionamento elettrico;
visto l’articolo 52 capoverso 2 numero 4 della legge del 4 ottobre 19638sugli impianti di trasporto in condotta;
visto l’articolo 55 della legge del 24 gennaio 19919sulla protezione delle acque;
visto l’articolo 42 della legge del 22 marzo 199110sulla radioprotezione;
visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 199711sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,12
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