Il procedimento e il giudizio dei crimini e dei delitti di cui agli articoli 88–92 sottostanno alla giurisdizione penale federale.
Le contravvenzioni di cui all’articolo 93 sono perseguite e giudicate dall’Ufficio federale. Alla procedura si applica la legge federale del 22 marzo 19741sul diritto penale amministrativo.
Le autorità concedenti e di vigilanza, gli organi di polizia dei Cantoni e dei Comuni, nonché gli organi doganali denunciano al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni alla presente legge da loro scoperte o di cui sono venuti a conoscenza nella loro attività di servizio.