Chiunque intende costruire o gestire un impianto nucleare abbisogna di un’autorizzazione di massima del Consiglio federale. È fatto salvo l’articolo 12a .1
Non vi è alcun diritto all’ottenimento dell’autorizzazione di massima.
Gli impianti nucleari con esiguo potenziale di pericolo non abbisognano di un’autorizzazione di massima. Il Consiglio federale designa tali impianti.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 7 della LF del 30 set. 2016 sull’energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839;FF 2013 6489). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.