è garantita la protezione dell’uomo e dell’ambiente;
il progetto corrisponde ai principi della sicurezza nucleare interna e esterna;
non vi si oppone nessun altro motivo previsto dalla legislazione federale, segnatamente relativo alla protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio e alla pianificazione del territorio;
è garantita un’esecuzione a regola d’arte del progetto ed esiste un programma di misure atte ad assicurare la qualità per l’insieme delle attività della costruzione;
vi è un piano per la disattivazione o un progetto per la fase di osservazione e un piano per la chiusura dell’impianto.
Per gli impianti che necessitano di un’autorizzazione di massima la licenza di costruzione è inoltre rilasciata soltanto se:
il richiedente è titolare di un’autorizzazione di massima definitiva;
il progetto rispetta le disposizioni dell’autorizzazione di massima.
Gli impianti senza autorizzazione di massima devono inoltre soddisfare le condizioni di cui all’articolo 13 capoversi 1 lettere d–f e 2.
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