Nella presente legge si intendono per:
1. i materiali nucleari,
2. i materiali e gli equipaggiamenti destinati o necessari allo sfruttamento dell’energia nucleare,
3. la tecnologia necessaria allo sviluppo, alla produzione e all’utilizzazione di beni di cui ai numeri 1 e 2;
i. scorie radioattive: sostanze radioattive o materiali radioattivamente contaminati, che non sono ulteriormente utilizzati;
j. manipolazione: ricerca, sviluppo, fabbricazione, immagazzinamento, trasporto, importazione, esportazione, transito e intermediazione;
k. intermediazione:
1. la creazione di premesse essenziali per la conclusione di accordi concernenti l’offerta, l’acquisizione o la consegna a terzi di beni nucleari e scorie radioattive, indipendentemente dal luogo in cui i beni nucleari e le scorie radioattive si trovano,
2. la conclusione di siffatti accordi se la prestazione deve essere fornita da terzi,
3. il commercio a partire dal territorio svizzero di beni nucleari e di scorie radioattive all’estero;
l. chiusura : riempimento e sigillatura di tutte le parti sotterranee e della galleria d’accesso del deposito in strati geologici profondi, al termine della fase di osservazione;
m. ritrattamento : smontaggio meccanico degli elementi combustibili esausti, dissoluzione chimica dell’ossido combustibile e separazione in uranio, plutonio e prodotti della fissione.
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