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Commenti: Art. 30 | Omnilex
Law
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Art. 30
Art. 29
Art. 31
Art. 30
732.1
LENu
Federal Act
1 gen 2005
Fonte originale
Nel manipolare sostanze radioattive occorre operare in modo tale da produrre la minor quantità possibile di scorie radioattive.
Le scorie radioattive prodotte in Svizzera devono di massima essere smaltite nel Paese.
Le scorie radioattive devono essere smaltite in modo tale che sia garantita la protezione duratura dell’uomo e dell’ambiente.
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LENu · Legge federale sull’energia nucleare
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