L’Ufficio federale si procura le perizie necessarie, segnatamente su:
la protezione dell’uomo e dell’ambiente;
lo smaltimento delle scorie radioattive.
L’Ufficio federale invita i Cantoni e i servizi competenti della Confederazione ad esprimersi entro tre mesi sulla domanda e sulle perizie. Sono fatti salvi i termini derogatori per l’esame dell’impatto sull’ambiente. In casi motivati può prorogare il termine.
La procedura di eliminazione delle divergenze nell’amministrazione federale è disciplinata dall’articolo 62b della legge federale del 21 marzo 19971sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.