L’Ufficio federale invita i Cantoni, i servizi specializzati e i periti a pronunciarsi sulle obiezioni e opposizioni a destinazione del Consiglio federale.
La procedura di eliminazione delle divergenze nell’amministrazione federale è disciplinata dall’articolo 62b della legge federale del 21 marzo 19971sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.