La procedura per la licenza di costruzione di impianti nucleari e per la licenza per indagini geologiche è retta dalla PA1, per quanto la presente legge non vi deroghi.2
1bis. Se sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 19303sull’espropriazione (LEspr).4
Con la licenza, sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.
Autorizzazioni e piani cantonali non sono necessari. Occorre prendere in considerazione il diritto cantonale per quanto esso non limiti sproporzionalmente il progetto.
Prima di rilasciare la licenza il Dipartimento consulta il Cantone di sito. Il Cantone di sito è legittimato a ricorrere se, nonostante il suo parere negativo, il Dipartimento rilascia la licenza.
Fanno parte dell’impianto nucleare anche gli impianti di allacciamento e le aree di cantiere in relazione con la costruzione e l’esercizio. Rientrano inoltre nell’ambito delle indagini geologiche e del deposito in strati geologici profondi, i siti per l’utilizzazione e il deposito di materiale erompente, estrattivo o di demolizione in stretta relazione spaziale e funzionale con il progetto.