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Commenti: Art. 6 | Omnilex
Law
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Art. 6
Art. 5
Art. 7
Art. 6
732.1
LENu
Federal Act
1 gen 2005
Fonte originale
Chiunque manipola materiali nucleari abbisogna di una licenza rilasciata dall’autorità designata dal Consiglio federale.
Il Consiglio federale può introdurre un obbligo di licenza per:
la manipolazione di materiali ed equipaggiamenti destinati o necessari allo sfruttamento dell’energia nucleare;
l’esportazione o l’intermediazione di tecnologia ai sensi dell’articolo 3 lettera h numero 3.
La licenza è di durata limitata.
Il Consiglio federale disciplina la procedura.
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LENu · Legge federale sull’energia nucleare
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