Se, all’atto delle indagini geologiche e della costruzione di depositi in strati geologici profondi, sono prodotte notevoli quantità di materiale erompente, estrattivo o di demolizione che non possono essere utilizzate o depositate nelle vicinanze, i Cantoni interessati designano i siti necessari per lo smaltimento del materiale.
Se, al momento del rilascio della licenza di costruzione o della licenza per indagini geologiche, non vi è alcuna autorizzazione del Cantone passata in giudicato, il Dipartimento può designare il sito per un deposito intermedio e vincolarne l’utilizzazione a condizioni e oneri. Si applicano le disposizioni di procedura della presente sezione. Il Cantone designa entro cinque anni i siti per lo smaltimento del materiale.
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