Le autorità concedenti e di vigilanza possono elaborare dati personali nell’ambito dello scopo della presente legge.
Fra i dati personali degni di particolare protezione possono essere elaborati soltanto quelli concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali. Altri dati personali degni di particolare protezione possono essere elaborati soltanto se indispensabile per il trattamento del caso singolo.
I dati possono essere conservati elettronicamente.
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