732.11OENuFederal Council Ordinance1 feb 2005Fonte originale
Gli impianti nucleari non necessitano di un’autorizzazione di massima, se la frequenza di tutti gli incidenti di cui all’articolo 8 capoversi 2 e 3 con una dose risultante superiore a 1 mSv per gli individui della popolazione ammonta al massimo a 10–6all’anno; in aggiunta, per i depositi intermedi e i depositi in strati geologici profondi, la somma delle attività di tutti i nuclidi da depositare non deve superare 1016g LL conformemente all’allegato 3 colonna 9 ORaP1.2
L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive la metodica e le condizioni marginali per l’analisi degli incidenti richiesta dal capoverso 1.3
Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 4 dell’O del 26 apr. 2017 sulla radioprotezione, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4261). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). ↩
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