per impianti nucleari con un esiguo potenziale di pericolo i requisiti di cui all’articolo 22 sono rispettati.
Deve a tal fine fornire la seguente documentazione:
gli atti relativi alla licenza di costruzione di cui all’allegato 4;
il rapporto d’impatto ambientale;
il rapporto sulla conformità con la pianificazione territoriale;
il programma di gestione della qualità per la fase di progettazione e di costruzione;
il concetto di protezione in caso di emergenza;
il piano di disattivazione o il progetto per la fase di osservazione e il piano per la chiusura dell’impianto;
il rapporto sulla conformità del progetto con l’autorizzazione di massima.
L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive il genere, il contenuto, la forma e il numero di esemplari della necessaria documentazione.2
Footnotes
Abrogata dalla cifra I dell’O del 1° nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7107). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). ↩
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