732.11OENuFederal Council Ordinance1 feb 2005Fonte originale
L’esercizio dell’impianto nucleare dev’essere organizzato in modo che la responsabilità, almeno per i seguenti settori di attività e aree specifiche, possa essere assunta dall’organizzazione stessa:
esercizio dell’impianto in tutte le condizioni d’esercizio;
manutenzione, tecnica dei materiali e di verifica nonché assistenza tecnica;
progettazione e sorveglianza del nocciolo del reattore;
radioprotezione e scorie radioattive;
chimica dell’acqua e impiego di sostanze chimiche ausiliarie;
pianificazione in caso di emergenza e preparazione alle situazioni di emergenza;
sorveglianza e valutazione della sicurezza nucleare;
sicurezza esterna;
garanzia della qualità sulle prestazioni fornite dai mandatari;
formazione e perfezionamento del personale;
promozione della consapevolezza in materia di sicurezza.
Il titolare della licenza deve suddividere il personale in un numero controllabile e non troppo grande di unità organizzative, ognuna diretta da una persona responsabile. Per le funzioni direttive devono essere designati i sostituti.
Egli deve costituire un gruppo incaricato di analizzare eventi e riscontri aventi per causa dei fattori umani, di proporre misure migliorative e sorvegliarne l’attuazione.
Designa un organo responsabile dell’esercizio tecnico dell’impianto nucleare, dotato delle necessarie competenze e risorse e che si assuma la responsabilità delle decisioni in materia di sicurezza interna ed esterna.
L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive i requisiti dettagliati in materia di organizzazione.1
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). ↩
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