732.17OFDSFederal Council Ordinance1 feb 2008Fonte originale
I contratti di assicurazione e le garanzie possono essere considerati alla stregua di contributi se:
garantiscono ai Fondi il diritto incondizionato e irrevocabile di disporne;
il diritto dei Fondi nei confronti dell’assicuratore o del garante non si estin-gue qualora il proprietario tenuto a versare contributi disattenda i propri obblighi verso l’assicuratore o il garante;
l’assicuratore o il garante offre garanzia di solvibilità a lungo termine;
l’assicuratore ha rinunciato irrevocabilmente al diritto di recedere dal contratto, conferitogli dall’articolo 6 della legge federale del 2 aprile 19081sul contratto d’assicurazione.
Non sono riconosciuti in particolare:
i contratti di assicurazione effettivi soltanto in caso di disattivazione conseguente a un incidente;
i contratti di assicurazione non effettivi in caso di disattivazione conseguente a un incidente;
le garanzie dei proprietari tenuti a versare contributi.
Se l’assicuratore o il garante diventano insolventi, il proprietario tenuto a versare contributi paga entro un anno sotto forma di deposito l’importo coperto in precedenza con contratti di assicurazione o garanzie; previa approvazione della Commissione, esso può altrimenti concludere entro sei mesi una nuova assicurazione o fornire una nuova garanzia.
In caso di disdetta dell’assicurazione o della garanzia, il proprietario tenuto a versare contributi deve corrispondere sotto forma di deposito l’importo coperto in precedenza con contratti di assicurazione o garanzie; previa approvazione della Commissione ed entro il termine di disdetta, esso può altrimenti concludere una nuova assicurazione o fornire una nuova garanzia.