732.17OFDSFederal Council Ordinance1 feb 2008Fonte originale
Le risorse finanziarie dei Fondi non possono essere investite in:
imprese tenute a versare i contributi;
imprese con partecipazioni superiori al 20 per cento in un’impresa tenuta a versare i contributi;
imprese svizzere che, in base a diritti di acquisto di corrente elettrica pro-dotta in centrali nucleari, forniscono oppure acquistano e forniscono succes-sivamente corrente elettrica.
Le restrizioni di cui al capoverso 1 non si applicano agli investimenti collettivi come gli investimenti patrimoniali indicizzati e gli investimenti in fondi.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.