La contabilità dei Fondi è tenuta conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni1(CO) concernenti la contabilità commerciale e la presentazione dei conti (art. 957–962a CO). Gli articoli 961–961d CO non sono applicabili.2I rendiconti devono presentare lo stato patrimoniale e i risultati annui dei Fondi in modo tale che un terzo possa ricavarne una valutazione affidabile. I rendiconti devono informare sui risultati annui dei Fondi.3
I titoli sono esposti a bilancio alla quotazione stabilita dalle banche per la valutazione dei depositi.