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Commenti: Art. 26 | Omnilex
Law
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Art. 26
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Art. 26
732.17
OFDS
Federal Council Ordinance
1 feb 2008
Fonte originale
L’Ufficio svolge in particolare i seguenti compiti:
tiene la contabilità ed effettua i pagamenti se la Commissione non decide altrimenti;
prepara le sedute della Commissione e ne esegue le decisioni;
redige i verbali.
La Commissione può affidare altri compiti all’Ufficio.
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