Le linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV possono essere posate come linee aeree o cavi interrati.
Laddove sia richiesta la realizzazione di provvedimenti di sostituzione in virtù della legislazione in materia di protezione dell’ambiente o della legislazione in materia di protezione della natura e del paesaggio, l’impresa può richiedere all’autorità competente per l’approvazione dei piani di cui all’articolo 16 capoverso 2 di ordinare che questi provvedimenti siano realizzati da altre imprese su impianti a corrente forte che sono di loro proprietà e che di norma devono trovarsi all’interno della zona interessata dalla linea prevista.1
Le imprese interessate sono integralmente indennizzate dall’impresa che ha richiesto la realizzazione dei provvedimenti di sostituzione2. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 26 set. 2025, in vigore dal 1° apr. 2026 (RU 2026 99;FF 2023 1602). ↩
Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl;RS 171.10 ). ↩
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