La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:
progetti di impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;
impianti la cui modifica non altera in maniera sostanziale l’aspetto esterno, non lede interessi degni di protezione di terzi e ha soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente;
impianti che sono rimossi entro tre anni al più tardi o impianti per la fornitura di elettricità ai cantieri.
Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata.
L’autorità competente per l’approvazione dei piani può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L’autorità competente per l’approvazione dei piani sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L’autorità competente per l’approvazione dei piani può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.
Per il rimanente si applicano le disposizioni della procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.
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