Nelle zone riservate, tra allineamenti nonché tra allineamenti e impianti a corrente forte non può essere eseguita alcuna trasformazione edilizia contraria al loro scopo. Sono eccettuati i provvedimenti presi ai fini della manutenzione o dell’eliminazione di pericoli o effetti nocivi.
Dopo aver consultato l’impresa, l’UFE può autorizzare eccezionalmente ulteriori provvedimenti se il proprietario fondiario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore che ne risulta.
Nelle zone riservate determinate o richieste, e all’interno degli allineamenti determinati o richiesti, le imprese possono eseguire atti preparatori. L’articolo 15 LEspr1si applica per analogia.