Il controllo sull’esecuzione delle prescrizioni menzionate all’articolo 3 è affidato:
a. all’Ufficio federale dei trasporti per:
1. gli impianti elettrici propri della ferrovia,
2. gli impianti elettrici necessari alla sicurezza e all’affidabilità dell’esercizio ferroviario,
3. le parti e i sistemi elettrici di veicoli ferroviari;
b. a un Ispettorato da designarsi dal Consiglio federale per gli altri impianti elettrici e per i prodotti elettrici.