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Commenti: Art. 3b | Omnilex
Law
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Art. 3b
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Art. 4
Art. 3b
734.0
LIE
Federal Act
1 feb 1903
Fonte originale
Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti, in particolare:
la procedura di riscossione degli emolumenti;
l’ammontare degli emolumenti;
la responsabilità nel caso in cui più persone siano tenute a versare gli emolumenti;
la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti.
Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equivalenza e del principio della copertura dei costi.
Può prevedere deroghe alla riscossione degli emolumenti se la decisione, il controllo o la prestazione riveste un interesse pubblico preponderante.
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