734.25OPIEFederal Council Ordinance1 mar 2000Fonte originale
L’UFE trasmette ai membri del gruppo di accompagnamento la documentazione completa per la definizione della zona di pianificazione quale dato acquisito affinché si pronunci in merito in un parere. Al fine di ispezionare possibili zone di pianificazione può organizzare sopralluoghi con il gruppo di accompagnamento.
Sulla base dei pareri e delle raccomandazioni dei membri del gruppo di accompagnamento redige la bozza della scheda di coordinamento e il relativo rapporto per la zona di pianificazione.
Svolge la consultazione degli Uffici e avvia la procedura di audizione e di partecipazione secondo l’articolo 19 dell’ordinanza del 28 giugno 20001sulla pianificazione del territorio (OPT).
Se a seguito della procedura di audizione e di partecipazione vengono apportate modifiche sostanziali alla bozza della scheda di coordinamento e al relativo rapporto per la zona di pianificazione, svolge un’ulteriore consultazione degli Uffici.
Dopo la conclusione della consultazione degli Uffici e della procedura di audizione e di partecipazione chiede al Consiglio federale di definire la zona di pianificazione quale dato acquisito.
Nei casi di cui all’articolo 1d capoverso 3 e con l’accordo unanime dei membri del gruppo d’accompagnamento può rinunciare a una definizione formale della zona di pianificazione quale dato acquisito e comunicare direttamente la zona di pianificazione al richiedente.