734.25OPIEFederal Council Ordinance1 mar 2000Fonte originale
L’UFE trasmette ai membri del gruppo di accompagnamento la documentazione completa per la definizione del corridoio di pianificazione quale dato acquisito affinché si pronunci in merito in un parere. Al fine di ispezionare i possibili corridoi di pianificazione può organizzare sopralluoghi con il gruppo di accompagnamento.
Sulla base dei pareri e delle raccomandazioni dei membri del gruppo di accompagnamento redige la bozza della scheda di coordinamento e il relativo rapporto per il corridoio di pianificazione e per la tecnologia di trasporto da impiegare.
Svolge la consultazione degli Uffici e avvia la procedura di audizione e di partecipazione secondo l’articolo 19 OPT1.
Se a seguito della procedura di audizione e di partecipazione vengono apportate modifiche sostanziali alla bozza della scheda di coordinamento e al relativo rapporto per il corridoio di pianificazione e per la tecnologia di trasporto da impiegare, svolge un’ulteriore consultazione degli Uffici.
Dopo la conclusione della consultazione degli Uffici e della procedura di audizione e di partecipazione chiede la definizione quale dato acquisito del corridoio di pianificazione e della tecnologia di trasporto da impiegare:
al Consiglio federale nei casi di cui all’articolo 21 capoverso 1 OPT;
al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) nei casi di cui all’articolo 21 capoverso 4 OPT.