734.27OIBTFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
L’Ispettorato può rilasciare autorizzazioni d’installazione limitate:
per lavori a impianti propri all’impresa (art. 13);
per i lavori d’installazione su impianti speciali (art. 14);
per il raccordo di materiali elettrici (art. 15).
Un’impresa può essere contemporaneamente titolare di diverse autorizzazioni limitate secondo il capoverso 1 lettere b e c, se le persone menzionate in tali autorizzazioni non sono le stesse.
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