734.27OIBTFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
L’autorizzazione per lavori a impianti propri all’impresa è rilasciata a un’impresa che impiega, per l’esecuzione di tali lavori, propri dipendenti (elettricisti di fabbrica) i quali:
sono titolari di un attestato federale di capacità quali installatore elettricista AFC e possono inoltre dimostrare di aver svolto un’attività pratica nel settore dell’installazione elettrica per un periodo di almeno tre anni sotto la sorveglianza di una persona del mestiere;
sono titolari di un attestato federale di capacità in una professione affine a quella di installatore elettricista AFC o di un diploma equivalente e possono inoltre dimostrare di aver svolto un’attività pratica nel settore dell’installazione elettrica per un periodo di almeno cinque anni sotto la sorveglianza di una persona del mestiere; o
hanno superato un esame organizzato dall’Ispettorato.
L’Ispettorato decide in merito alle professioni affini a quella di installatore elettricista AFC e all’equivalenza del diploma secondo il capoverso 1 lettera b.
L’autorizzazione conferisce il diritto di eseguire i seguenti lavori a impianti propri all’impresa:
lavori di manutenzione ed eliminazione delle perturbazioni;
1 modifica dell’impianto a valle del dispositivo di protezione contro le sovracorrenti d’abbonato o di un dispositivo di protezione contro le sovracorrenti per circuiti terminali; o
lavori d’installazione a valle del punto di separazione dalla rete nel caso di impianti temporanei come quelli di cantieri, mercati, circhi e aziende di spettacolo.
Il titolare dell’autorizzazione provvede affinché:
la formazione dei dipendenti dell’impresa menzionati nell’autorizzazione corrisponda allo stato della tecnica più recente;
le persone di cui alla lettera a portino a termine la necessaria formazione continua; e
sia garantita senza interruzioni l’assistenza tecnica professionale delle persone di cui alla lettera a da parte di un servizio d’ispezione accreditato.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 281). ↩
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