734.27OIBTFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
Un’autorizzazione per lavori d’installazione su impianti la cui esecuzione richiede conoscenze specifiche, in particolare su impianti di allarme, montacarichi, nastri trasportatori, insegne luminose, impianti fotovoltaici, impianti di batterie fissi, gruppi statici di continuità e battelli, è concessa a un’impresa che affida l’esecuzione di tali lavori a propri dipendenti, i quali:
1 soddisfano le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione per lavori su impianti propri all’impresa (art. 13 cpv. 1) e dimostrano di aver svolto, sotto la sorveglianza di una persona del mestiere o sotto la direzione di una persona che ha superato il relativo esame dell’Ispettorato, tre anni di attività pratica su tali impianti; o
2 hanno superato un esame organizzato dall’Ispettorato e:
1. dimostrano di aver svolto, sotto la direzione di un titolare dell’autorizzazione, tre anni di attività pratica su tali impianti, o
2. hanno concluso una formazione specialistica su tali impianti definita dall’Ispettorato.
L’autorizzazione concede il diritto di eseguire i lavori d’installazione in essa menzionati.
L’articolo 13 capoverso 4 lettere a e b si applica per analogia.
I dipendenti dell’impresa non menzionati nell’autorizzazione possono eseguire lavori di manutenzione e riparazione ad impianti di allarme, montacarichi, nastri trasportatori e battelli se hanno seguito un corso riconosciuto dall’Ispettorato per simili lavori su relativi impianti, comprendente almeno 40 lezioni di sicurezza elettrica, nell’impresa o presso un centro di formazione riconosciuto. I lavori devono concludersi con un controllo dei lavori eseguiti. Il risultato di questo controllo deve essere documentato.3
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 372). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 372). ↩