734.71OAElFederal Council Ordinance1 apr 2008Fonte originale
Per il calcolo dei costi generati dalle forniture transfrontaliere di cui all’articolo 16 LAEl sono fatte salve le disposizioni internazionali.
Le entrate risultanti dall’utilizzazione transfrontaliera della rete di trasporto nell’ambito della compensazione tra gestori europei della rete di trasporto («Inter-Transmission System Operator-Compensation», ITC) sono da impiegare interamente per la copertura dei costi computabili della rete di trasporto, previa deduzione della tassa di vigilanza di cui all’articolo 28 LAEl.
Nel calcolo delle entrate di cui al capoverso 2 possono essere dedotte solamente quelle perdite di guadagno che non possono essere attribuite ad una causa determinata o che risultano da un’eccezione all’accesso alla rete per le capacità nella rete di trasporto transfrontaliera (art. 17 cpv. 6 LAEl).1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 feb. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 139). ↩
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