734.71OAElFederal Council Ordinance1 apr 2008Fonte originale
I partecipanti alla comunità locale di energia elettrica concordano per iscritto:
il rappresentante della comunità verso l’esterno;
i tassi di rimunerazione per l’energia elettrica prodotta e consumata internamente;
l’assunzione dei costi per il trattamento interno dei dati, l’amministrazione e la fatturazione;
i requisiti di ingresso e di uscita dalla comunità;
la ripartizione dell’assunzione dei costi per l’utilizzazione della rete e la misurazione nonché per le forniture di energia elettrica all’interno e al di fuori del servizio universale.
L’energia elettrica proveniente dagli impianti di produzione della comunità deve essere venduta, insieme alle relative garanzie di origine, all’interno della comunità stessa. L’organo d’esecuzione di cui all’articolo 64 LEne1è responsabile della verifica delle garanzie di origine vendute all’interno della comunità.