734.71OAElFederal Council Ordinance1 apr 2008Fonte originale
Il rappresentante della comunità locale di energia elettrica comunica al gestore di rete quanto segue:
la costituzione e lo scioglimento della comunità, con tre mesi di anticipo rispetto alla fine di un mese;
i nuovi partecipanti alla comunità e quelli uscenti, con un mese di anticipo rispetto alla fine di un mese;
il rappresentante della comunità verso l’esterno;
i dati tecnici degli impianti di produzione, in particolare il tipo di impianto e la sua potenza elettrica;
il mancato raggiungimento del valore di cui all’articolo 19e capoverso 1;
i dati tecnici dell’impianto di stoccaggio.
Il gestore della rete di distribuzione accorda ai partecipanti alla comunità un termine appropriato per designare il suo rappresentante. Trascorso infruttuoso tale termine, il gestore della rete di distribuzione può designare quale rappresentante un partecipante alla comunità.
I gestori delle reti di distribuzione sono tenuti a collaborare. In particolare, nella misura in cui sia necessario ai fini della pianificazione di una comunità locale di energia elettrica, comunicano alle persone interessate alla costituzione della comunità:
la topologia della rete rilevante ai fini della costituzione di una comunità di energia elettrica, al più tardi entro quindici giorni lavorativi dalla corrispondente richiesta;
la situazione degli allacciamenti alla rete dei consumatori finali, degli impianti di produzione e degli impianti di stoccaggio.
Per la determinazione del corrispettivo per l’utilizzazione della rete per i singoli partecipanti i gestori della rete di distribuzione procedono come segue:
sulla base dei profili di carico di quindici minuti si considera autoprodotta e venduta nella comunità attraverso la rete di distribuzione la minore delle somme tra il quantitativo totale di elettricità immesso in rete all’interno della comunità, da una parte, e il quantitativo totale di elettricità prelevato dalla comunità, dall’altra;
il quantitativo determinante secondo la lettera a è attribuito al singolo partecipante in funzione della sua quota di prelievo sul quantitativo totale di elettricità prelevata dalla comunità.
Il corrispettivo per le forniture di elettricità nell’ambito del servizio universale e l’attribuzione del quantitativo di energia elettrica venduta nella comunità sono stabiliti sulla base del capoverso 4.
I quantitativi che ogni impianto di produzione attribuito a una comunità vende a terzi nell’ambito della comunità, al gestore della rete di distribuzione nell’ambito dell’obbligo di ritiro e di rimunerazione oppure a terzi sono determinati sulla base del capoverso 4.
La determinazione del corrispettivo per la misurazione si basa sulle disposizioni in materia di metrologia.
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