734.71OAElFederal Council Ordinance1 apr 2008Fonte originale
Lo sconto sulla tariffa per l’utilizzazione della rete a cui i partecipanti alla comunità hanno diritto per il prelievo dell’elettricità da essi stessi prodotta (art. 17e cpv. 3 LAEl) ammonta al 40 per cento della loro tariffa per l’utilizzazione della rete secondo l’articolo 18 capoverso 3.
Lo sconto è applicato al quantitativo di energia elettrica secondo l’articolo 19g capoverso 4 lettera b.
Se per ragioni legate alla topologia della rete e alla situazione degli allacciamenti dei diversi partecipanti, l’elettricità autoprodotta nella comunità non può essere trasportata da ogni impianto di produzione a un qualsiasi consumatore finale della comunità senza trasformare la tensione, lo sconto per tutti i consumatori finali della comunità è ridotto al 20 per cento.
Per ogni periodo di fatturazione gli impianti di stoccaggio non possono vendere in totale all’interno della comunità più energia elettrica di quanta ne acquistino dalla comunità stessa. Per il quantitativo di energia elettrica reimmessa nella comunità che superi il quantitativo prelevato dalla stessa decade il diritto allo sconto sulla tariffa per l’utilizzazione della rete.
Sono fatturati senza sconto:
i costi per le prestazioni di servizio relative al sistema;
i costi per la riserva di energia elettrica secondo l’OREl1;