734.71OAElFederal Council Ordinance1 apr 2008Fonte originale
I punti di immissione con una potenza di allacciamento di non oltre 30 kVA, mediante i quali viene ritirata l’elettricità al prezzo di mercato di riferimento ai sensi degli articoli 14 capoverso 1 o 105 capoverso 1 OPEn1e che non sono dotati di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati o di un sistema di misurazione intelligente, nonché i punti di immissione mediante i quali viene ritirata elettricità ai sensi dell’articolo 73 capoverso 4 LEne2, sono attribuiti al gruppo di bilancio che rifornisce i consumatori finali fissi in tale comprensorio sulla base della quantità di elettricità ritirata.
I punti di immissione mediante i quali l’elettricità da impianti con una potenza inferiore a 100 kW (art. 14 cpv. 1 OPEn) o da impianti con una potenza compresa tra 100 kW e meno di 500 kW, già beneficiari di una rimunerazione secondo il diritto anteriore, viene ritirata al prezzo di mercato di riferimento e che sono dotati di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati o di un sistema di misurazione intelligente sono attribuiti al gruppo di bilancio per le energie rinnovabili sulla base della quantità di elettricità ritirata.3