734.71OAElFederal Council Ordinance1 apr 2008Fonte originale
I costi delle misure per realizzare gli obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica possono essere addebitati ai consumatori finali con servizio universale in una proporzione corrispondente alla quota di tali consumatori nella quantità di riferimento di elettricità venduta.
Nessun costo è addebitato ai consumatori finali fissi e ai consumatori finali che hanno rinunciato all’accesso alla rete e che non sono considerati ai fini della determinazione della quantità di riferimento di elettricità venduta (art. 51a cpv. 3 dell’ordinanza del 1° novembre 20171sull’energia [OEn]).
I costi sono computabili soltanto se i gestori delle reti di distribuzione:
hanno commissionato le misure nel quadro di una procedura trasparente, non discriminatoria e orientata al mercato;
hanno acquisito le prove delle misure a tariffe pari al massimo a quelle di mercato usuali;
hanno attuato le misure da sé e sulla base dei costi, ma comunque a tariffe pari al massimo a quelle di mercato usuali.