734.71OAElFederal Council Ordinance1 apr 2008Fonte originale
I gestori di rete possono trattare i dati di misurazione e di base provenienti dall’impiego di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione per gli scopi seguenti:
a. dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre:
1. per la misurazione, il controllo e la regolazione,
2. per l’impiego di sistemi tariffari,
3. per un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, anche nell’ambito dell’utilizzo della flessibilità,
4. per il bilanciamento della rete,
5. per la pianificazione della rete;
b. dati personali e dati di persone giuridiche in forma non pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre, per la fatturazione:
1. della fornitura di energia,
2. del corrispettivo per l’utilizzazione della rete,
3. della rimunerazione per l’impiego di sistemi di controllo e di regolazione in relazione con l’utilizzo della flessibilità.
Possono comunicare i dati di base e di misurazione provenienti dall’impiego disistemidi misurazione alle seguenti persone per gli scopi indicati di seguito:
dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata o adeguatamente aggregata: ai partecipanti secondo l’articolo 17f capoverso 1 LAEl per gli scopi di cui all’articolo 8 capoverso 3;
informazioni per la decodifica degli pseudonimi: ai fornitori di energia del consumatore finale interessato ai fini della fatturazione.
I dati personali e i dati di persone giuridiche vengono distrutti dopo cinque anni, sempre che non siano rilevanti ai fini della fatturazione o anonimizzati.
Il gestore di rete consulta i dati provenienti dai sistemi di misurazione intelligenti al massimo una volta al giorno, sempre che l’esercizio della rete non richieda di consultarli con più frequenza.
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