741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
I veicoli delle categori M e N devono essere provvisti di una protezione antincastro posteriore conformemente al regolamento (UE) 2019/2144 o al regolamento UNECE n. 58.1
Il capoverso 1 non si applica a:
carri con motore;
trattori a sella;
autoveicoli cui, nel singolo caso, l’autorità di immatricolazione ha concesso un’eccezione poiché l’applicazione di una protezione antincastro posteriore non è possibile per motivi tecnici e di uso;
veicoli militari.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
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