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Art. 104c

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. I veicoli delle categori M e N devono essere provvisti di una protezione antincastro posteriore conformemente al regolamento (UE) 2019/2144 o al regolamento UNECE n. 58.1
  2. Il capoverso 1 non si applica a:
    1. carri con motore;
    2. trattori a sella;
    3. autoveicoli cui, nel singolo caso, l’autorità di immatricolazione ha concesso un’eccezione poiché l’applicazione di una protezione antincastro posteriore non è possibile per motivi tecnici e di uso;
    4. veicoli militari.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

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